Attività e procedimenti

Tipologie di procedimento

Tabella dei procedimenti


Monitoraggio dei tempi procedimentali

L'obbligo di pubblicazione dei risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali, originariamente previsto dall’articolo 24, comma 2 del decreto legislativo n. 33/2013, è stato abrogato con decreto legislativo n. 97/2016.

In base al nuovo articolo 2, comma 4-bis della Legge n. 241/1990 le pubbliche amministrazioni misurano e pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente.


Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio di dati

Dichiarazioni sostitutive

Ai sensi dell’art. 5 della legge provinciale n. 17/1993:
(1) I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza e la residenza possono essere comprovati mediante esibizione dei relativi documenti di riconoscimento. È comunque fatta salva per l’amministrazione la facoltà di verificare nel corso del procedimento la veridicità e l’autenticità dei dati contenuti nel documento di identità o di riconoscimento.
(2)  Per quanto concerne i fatti, gli stati e le qualità personali necessari all’istruttoria del singolo procedimento nonché i fatti che siano a diretta conoscenza della persona interessata, e con la sola eccezione di quelli previsti al comma 8, le strutture organizzative degli enti di cui all’articolo 1/ter, comma 1, sono tenute ad accettare, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sottoscritta dalla persona interessata.
(3)  Qualora la persona interessata dichiari che fatti, stati e qualità personali sono attestati in documenti già in possesso delle strutture organizzative di cui al comma 2, e ne indichi gli elementi indispensabili per il loro reperimento, il responsabile del procedimento provvede d’ufficio all’acquisizione degli stessi o di copia di essi. Sono altresì accertati d’ufficio i fatti, gli stati e le qualità personali che l’amministrazione procedente o un’altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare. 

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